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 Colosseo by night... di Valerio Mancuso
 
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Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui.

Ezra Pound
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WebLog
 
Gmail è uno dei servizi di posta più facilmente configurabile sull’Iphone.
In questo breve articolo vi illustrerò come configurare (inteso come sincronizzare) la posta elettronica, il calendario ed i contatti del servizio offerto da Google con il telefonino Iphone (provato personalmente sul 3GS ma suppongo valido anche per le altre versioni).

Google ha reso disponibile una nuova versione di Google Sync che consentirà di ottenere aggiornamenti automatici della casella di posta (push). Inoltre, il software può essere personalizzato per sincronizzare esclusivamente la rubrica, il calendario, la posta o una combinazione degli stessi.

I passaggi per configurare l’account Gmail su Iphone sono questi:
1.    Aprire le impostazioni iPhone e accedere al menu Mail, Contatti e Calendari
2.    Aggiungere un account Mail, selezionare Microsoft Exchange

3.    Nel campo mail inserire l’indirizzo Gmail completo
4.    Lasciare il campo dominio vuoto

5.    Username: inserire l’indirizzo email completo
6.    Password: inserire la password
7.    Accettare se non è possibile verificare il certificato
8.    Campo Server: digitare m.google.com
9.    Selezionare i servizi che si vogliono Sincronizzare

 
Consiglio vivamente (per evitare l’eccessivo consumo di batteria) di impostare il download manuale dei messaggi. Scegliendo infatti la modalità Manuale (e non quella temporizzata) i messaggi di posta, il calendario ed i contatti vengono sincronizzati nel momento in cui l’applicazione viene lanciata. E’ superfluo ma è bene ribadirlo che la sincronizzazione avviene in ambo i sensi, ovvero da Iphone a Gmail ed al contrario.
 
Di Valerio Mancuso (del 24/05/2010 @ 12:07:03, in SVILUPPO WEB, linkato 261 volte)
Nei dati ottenuti tramite ricerca WHOIS, una voce importante è quella dello “status” del dominio. Lo status ci dice infatti se un dominio è registrato correttamente, se sta per scadere o se è proprio sulla via della cancellazione definitiva. Vediamo allora quali possono essere gli status dei domini, ed il loro significato.

ACTIVE: Il dominio è attivo e può essere modificato e rinnovato.

OK: Il dominio è attivo e può essere modificato e rinnovato.

REGISTRY-LOCK: Il dominio non può essere modificato o cancellato ma può essere rinnovato.

REGISTRAR-LOCK: Il dominio non può essere modificato o cancellato e non può essere rinnovato.

REGISTRY-HOLD: Il dominio non può essere modificato o cancellato e non può essere rinnovato. Si tratta di un dominio a tutti gli effetti registrato ma non funzionante.

REGISTRAR-HOLD: Il dominio non può essere modificato o cancellato ma può essere rinnovato. Si tratta di un dominio a tutti gli
effetti registrato ma non funzionante.

REDEMPTIONPERIOD: Il “Redemption Period” è un periodo di tempo di circa 30/35 giorni durante il quale il Registrar può ancora recuperare e rinnovare il dominio già scaduto e confermarne l’intestazione all’attuale assegnatario. Le Authority hanno introdotto questo particolare stato del dominio, che precede la sua effettiva cancellazione, per consentire ai Registrar e quindi agli intestatari, di riavere un dominio al quale sono ancora interessati. Il dominio viene cancellato presso l’Authority dopo un periodo di redemption di 30 giorni ed un successivo periodo di “pending delete” di 5 giorni durante i quali il dominio non è più recuperabile. Trascorso questo tempo il dominio diventa disponibile e chiunque può registrarlo.

PENDINGRESTORE: Indica la richiesta di riattivazione del registrante. Il dominio non può essere modificato o cancellato.

PENDINGDELETE: E’ stato superato il Redemption Period senza che sia stata inviata alcuna richiesta di riattivazione. Il dominio non può essere modificato è sarà cancellato 5 giorni dopo la data in cui è stato assegnato lo status PENDINGDELETE.

Qual è il significato di "NO-PROVIDER"?
È lo stato in cui può essere messo un nome a dominio quando il provider/maintainer non intende più mantenerlo oppure quando il provider/maintainer non ha più un contratto attivo con il Registro. Allo scadere dei tre mesi successivi alla data di passaggio nello status di NO-PROVIDER-MNT, se tale status persiste, il dominio viene revocato d'ufficio dal Registro del ccTLD ".it".

Cosa e' il GRACE-PERIOD dei domini .it?
Per i domini .IT dal 1 marzo 2007 con il nuovo Regolamento del NIC (v. 5.0) e' previsto per i 15 gg sucessivi alla data inserita nel campo expire, lo stato di GRACE-PERIOD. Nel nuovo sistema, lo stato di grace period costituisce il periodo di 15 giorni, successivi alla data di scadenza del nome dominio, durante il quale il maintainer puo' compiere operazioni (no-provider, registrar-transfer, ecc.) sul nome a dominio stesso. Al termine dei 15 giorni di grace period, il dominio viene automaticamente rinnovato.

Maggiori informazioni sullo stato di GRACE-PERIOD sono disponibili all'art. 5.2.16 del Regolamento(http://www.nic.it/documenti/Regolamento5.0.pdf) e all'art.2.9.15 delle Guideline
(http://www.nic.it/documenti/GuidelineTecniche1.0.pdf).
 
Di Valerio Mancuso (del 10/04/2010 @ 12:28:13, in WEB MARKETING, linkato 193 volte)
Tutti ne parlano ma in pochi lo conoscono e lo usano. E' in lingua inglese (primo problema di molti italiani) e non è subito intuitivo, questo breve articolo ha lo scopo di farvi superare lo scetticismo e le difficoltà iniziali, nonchè farvi comprendere e dare l'intuizione sulle potenzialità che ha questo strumento di social network.

Twitter è un servizio di social network e microblogging  che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

Gli aggiornamenti possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea, e-mail, oppure tramite varie applicazioni basate sulle API di Twitter. Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco.

In parole povere a cosa serve?
Con Twitter è possibile fare sapere, a tutto il mondo, cosa si sta facendo in un determinato momento.

Questo permette di utilizzare il servizio in svariati modi: c’è chi lo usa per raccontare la sua giornata tramite brevi messaggi, chi lo usa per condividere links e applicazioni interessanti, chi per darsi appuntamenti.

I Twits che si inviano verranno letti solo da chi ha deciso di seguirci, cioè dai nostri “Followers”. Stessa cosa, ma al contrario, noi diventeremo a nostra volta "Followers" di qualcuno e seguiremo i suoi "Tweet" (cioè messaggi).

Una caratteristica di Twitter che lo rende diverso dagli altri servizi di blog o community è che su Twitter si usa parlare in terza persona singolare. Questo perchè all’inizio di ogni post appare il nome dell’utente come soggetto. Perciò se stiamo cucinando non scriveremo “io sto cucinando” ma semplicemente “sta cucinando” perchè la frase sarà automaticamente preceduta dal nostro nome.

Twitter si presta molto bene per essere utilizzato dagli esperti di web marketing come miniera di informazioni e di feedback. L'insieme dei messaggi pubblicati su Twitter dagli utenti costituisce un'enorme mole di materiale, che può essere utilizzata anche dalle aziende. Dell, ad esempio, ha aperto un canale di comunicazione con i propri clienti su Twitter e molti servizi offrono il monitoraggio della reputazione dei brand su Twitter.

Oltre al monitoraggio delle conversazioni, le aziende attraverso Twitter possono invitare le persone a richiedere informazioni, ricevendo in questo modo richieste dirette in modo da attivare un vero e proprio centro di ascolto trasparente.

Tutte le aziende che lo utilizzano, puntano a sviluppare nuove strategie di marketing, perché Twitter si pone come strumento per imparare, condividere, scambiare e vendere. Il vantaggio è che rappresenta un modo molto veloce per diffondere informazioni o accedere a notizie. Rappresenta un esempio calzante il vedere su ogni sito una piccola area dedicata ai social network, capita spesso di vedere la famosa frase: Seguici su Twitter oppure Diventa Fan su Facebook della nostra azienda, del nostro prodotto, ecc.

Per saperne di più e iscriversi: www.twitter.com
 
Di Valerio Mancuso (del 06/04/2010 @ 15:48:57, in NORME E TRIBUTI, linkato 171 volte)
Da oggi è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un’impresa con una singola comunicazione al Registro delle Imprese.

Fino ad oggi, le imprese o i loro intermediari evadevano gli obblighi riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e le Camere di Commercio con procedure diverse per ogni ente.

A seconda della natura dell’impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo sportello per:

■ richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
■ aprire la posizione assicurativa presso l’INAIL;
■ chiedere l’iscrizione all’INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
■ chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Oggi i quattro enti si sono coordinati per mettere in moto processi di semplificazione amministrativa sfruttando i benefici offerti dalla telematica nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione e tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo canale telematico: il Registro delle Imprese.
Il Registro delle Imprese sarà infatti lo “sportello unico” a cui inviare la Comunicazione Unica, una singola pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti.

Con la Comunicazione Unica le imprese avranno una gestione degli adempimenti più facile e tempi di attesa degli esiti delle pratiche più brevi.

Questa comunicazione contiene tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che fino ad oggi dovevano essere inviate ad enti diversi con differenti modalità.
La nuova procedura è esclusivamente telematica e prevede l’utilizzo del software ComUnica.

Entro 5 giorni la Camera di Commercio di competenza comunica l’iscrizione all’indirizzo PEC d’impresa (e al mittente della pratica come consueto) ed entro 7 giorni i singoli enti comunicano gli esiti di competenza sia all’impresa che al Registro delle Imprese.

ComUnica compone la pratica firmata digitalmente e la invia al Registro delle Imprese, che a sua volta smista le varie pratiche agli enti di competenza.

La guida accompagna l’utente nella configurazione e nell’utilizzo del software per tutte le operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e alla sua chiusura.

Rimando al sito web www.registroimprese.it per saperne di più ed inoltre inserisco due video esplicativi della Camera di Commercio di Biella e del Registro delle Imprese.



 
Di Valerio Mancuso (del 16/03/2010 @ 12:10:14, in NUOVE TECNOLOGIE, linkato 340 volte)
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.

La funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).

Come tale, non va confusa con altri prodotti analoghi definiti genericamente "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine.

La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
  • la sottoscrizione di un documento informatico;
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento;
  • la generazione di marche temporali.
La firma digitale può essere apposta su qualunque documento informatico. Pertanto, alcune applicazioni potrebbero essere le seguenti:

  • comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche
  • risposte a bandi e gare pubbliche
  • moduli di richiesta di vario genere
  • dichiarazioni fiscali e di altro tipo
  • stampa del libro giornale, libro inventari vedi decreto min.finanze, link ministero finanze e libri iva
  • trasmissione di documenti legali rapporti contrattuali su reti aperte (Internet)
  • fornitura elettronica di beni e servizi
  • transazioni finanziarie
  • identificazione e/o autorizzazione
  • gestione di attività in gruppi/sistemi chiusi o a partecipazione controllata
  • gruppi di lavoro e di ricerca
  • transazioni personali.

A tale proposito il nostro studio può fornire prodotti e servizi quali:

  • rilasciare Smart Card Infocert  con certificato di autenticazione e sottoscrizione
  • rilasciare lettori Smart Card
  • rilasciare lotti di marcatura temporale
  • fornitura del kit hardware e del software Dike (scaricabile gratuitamente) necessario per la firma digitale smart-Card e la marcatura temporale.
  • integrazione del sistema di firma digitale con l'archiviazione ottica sostitutiva e gestione documentale informatizzata.




Alcuni riferimenti normativi sulla firma digitale

Chiunque desideri verificare on line la validità di un documento firmato potrà farlo collegandosi on line al sito e con la funzione presente nel sito dell'Ente Certificazione e ricevere così informazioni sul firmatario di un documento informatico.

Per verificare i file offline (non su Internet) è possibile utilizzare il programma DiKe.

Con l’entrata in vigore della  L. 15/3/1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa (la c.d. Bassanini uno), gli atti ed i documenti di provenienza pubblica e privata sono formalmente entrati nell’era digitale.

L’art. 15, comma 2, stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge".

Il Codice dell'amministrazione digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, emendato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, abrogando in parte il D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), ha la finalità di assicurare che tutte le P.A. adottino strumenti per rendere sempre disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

Il Codice ha creato il quadro legislativo per dare validità giuridica alle necessarie innovazioni, fornendo anche i principi operativi per la loro attuazione.

In particolare, all’art. 21, comma 2, dispone che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, “ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile”.

Il D.P.C.M. 13/1/2004, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, regola gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti informatici e la firma digitale.


NORMATIVA RIGUARDANTE LA GESTIONE INFORMATICA DEL DOCUMENTO E FIRMA DIGITALE

  • DIRETTIVA 27 novembre 2003 - Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni ( GU n. 8 del 12-1-2004);
  • D.P.C.M. 14.10.2003, G.U. 25.10.2003 - Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;
  • Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini" - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  • Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (D.P.R.10 novembre 1997, n. 513);
  • Sintesi degli articoli 20, 21 e 22 del regolamento attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (D.P.R.10 novembre 1997, n. 513);
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.428 - Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica;
  • Deliberazione AIPA 42/2001, 13 dicembre 2001 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico;
  • Circolare 8 febbraio 2002, n. AIPA/CR/39 Art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 febbraio 1999: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (firma digitale) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
 
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05/09/2010 @ 8.15.50
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